Manutenzione ordinaria e straordinaria per tutto il territorio Veneziano, isole comprese
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La nuova normativa prevede una tempistica diversa relativamente alla periodicità con cui eseguire i meri controlli di efficienza energetica a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile >10 kW. Le periodicità sono variabili tra due e quattro anni, con l'eccezzione della cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.

